Descrizione
IL SINDACO
Vista la richiesta prot. FSSE-AD-BUEIP20260000147 delle Ferrovie del Sud-Est, acclarata al prot. comunale n.7096 del 26.05.2026, avente ad oggetto “Richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale per prevenire l’insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi /rami e/o di incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Lecce – Gallipoli”, con la quale si invita questa Amministrazione Comunale a voler assumere ogni opportuna iniziativa utile al rispetto, anche da parte dei privati, delle norme che obbligano i confinanti con le linee ferroviarie a predisporre le misure atte a scongiurare la caduta di alberi, rami e l'innesco e la propagazione di incendi secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 11/07/1980 n. 753;
Dato atto che la suddette nota, pur generiche in relazione a singole e concrete situazioni di fatto, costituisce segnalazione qualificata di accertato pericolo per la pubblica incolumità; Vista la propria ordinanza nr. 49 del 02.04.2026 recante: “Ordinanza in materia di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2026 - obbligo di manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti sul
territorio comunale.
Visti gli artt. 52 - 55 e 56 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, i quali recitano:
– art. 52 : “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 (sei) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 (due) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro, non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;
– art. 55 : “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;
– art. 56: “Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”
Considerati i rischi di:
– possibile caduta di alberi e rami che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
– pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste; Ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate; Ritenute sussistenti le motivazioni per l’adozione, ai sensi dell’art. 54 commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, a tutela della pubblica incolumità e dell’integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all’interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza; Richiamati i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla linea ferrata delle Ferrovie del Sud Est, che attraversa tutto il territorio comunale, di provvedere ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e/o rami e di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti negli artt. 52 - 55 e 5 6 del DPR 753/1980, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente, stabilendo sin d'ora che in caso di non osservanza provvederà questo Comune ad effettuare operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con successivo diritto di rivalsa a danno dei detentori inadempienti, senza pregiudizio di eventuale azione penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
AVVERTE
Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall’art. 650 c.p., che le violazioni della presente ordinanza comportano, a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80, con le disposizioni e le
procedure di cui alla Legge 689/81.
I proprietari o possessori o detentori, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza alla presente ordinanza.
Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sarà provveduto d'ufficio, a cura del Comune, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
DISPONE
1. che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di San Cesario di Lecce .
2. che il Corpo di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente Ordinanza;
3. di inviarne copia della presente Ordinanza al Prefetto di Lecce, alle Ferrovie del Sud Est, al Comando Regionale CC Forestale Puglia, alla locale Stazione dei Carabinieri ed all’Ufficio di Polizia Locale.
il Sindaco
Avv. Giuseppe Distante
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Ultimo aggiornamento
05/06/2026 08:48